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Domicilio Digitale: Come funziona?

Data: 11 Gennaio 2022
Tempo di lettura: 2 min

La storia normativa del domicilio digitale inizia con il Decreto Legislativo 13 Dicembre 2017, n. 217, noto come Codice dell’Amministrazione Digitale.

Il CAD prevede sin dalla prima stesura l’introduzione di un nuovo strumento di comunicazione tra pubblica amministrazione e cittadini: la PEC, un sistema di posta elettronica certificata che consenta di ricevere per via telematica notifiche e comunicazioni da enti pubblici o di pubblica utilità.

A partire dal 1 Gennaio 2019, però, secondo lo stesso documento, è da considerarsi abrogata proprio la PEC, in favore del “domicilio digitale”. Vedremo dunque cosa sono e in cosa differiscono i due strumenti, e quali sono le prospettive per chi volesse dotarsi di un domicilio digitale nel 2020.

Cos’è il domicilio digitale e come attivarlo

Il domicilio digitale è definito nel Codice dell’Amministrazione Digitale, all’art. 65 comma 7, come: 

“un indirizzo elettronico eletto presso un servizio di posta elettronica certificata o un servizio elettronico di recapito certificato qualificato, come definito dal regolamento (UE) 23 luglio 2014 n. 910 (...) di seguito “Regolamento eIDAS”, valido ai fini delle comunicazioni elettroniche aventi valore legale”

Il domicilio digitale può essere dunque attivato attraverso una PEC oppure tramite un servizio elettronico di recapito certificato, denominato Sercq o Serc. L’introduzione nel CAD, a partire dal Gennaio 2019, del domicilio digitale in sostituzione della PEC non è altro che un tassello nell’evoluzione della digitalizzazione dei servizi pubblici. 

Per capire con esattezza cosa significhi il passaggio dalla PEC al domicilio digitale, basterà seguire il processo standard di attivazione di un domicilio digitale nel nostro Paese:

  • attivazione della PEC: attivare una PEC è molto semplice, è sufficiente scegliere un provider di tale servizio e sottoscrivere un abbonamento che risponda alle proprie esigenze;
  • comunicazione della PEC al Comune di residenza: il primo passo in direzione di un domicilio digitale è la comunicazione, presso l’Amministrazione Pubblica, della propria volontà di ricevere notifiche e comunicazioni per via telematica a tale indirizzo;
  • iscrizione della PEC presso l’Anagrafe Nazionale Online (ANPR): affinchè il domicilio sia effettivo, è necessario che sia a disposizione anche di enti ed autorità di altri Comuni;
  • pubblicazione dell’ANPR, che diventa di dominio pubblico.

Il procedimento per il cittadino, in sostanza, parte proprio dall’attivazione della PEC, che resterà anche per il 2020 lo strumento più utilizzato per attivare un domicilio digitale.

In merito all’altro strumento eleggibile a domicilio digitale, il Sercq, è bene sapere che resterà almeno fino a nuovo ordine confinato ad usi specifici. Sarà infatti obbligatorio solo per le pubbliche amministrazioni e per le aziende che debbano trasferire documentazione all’estero. A livello nazionale, infatti, rimarrà valida la PEC come domicilio digitale. 

Domicilio digitale: PEC o sercq?

Le nuove evoluzioni dell’indirizzo tracciato dal Codice dell’Amministrazione Digitale indicano una strada piuttosto chiara: il gestore di Posta Elettronica Certificata dovrà soddisfare i requisiti previsti per i prestatori di servizi fiduciari qualificati, in conformità al Regolamento eIDAS che regola appunto il domicilio digitale in Europa.

Ciò impone al provider che volesse essere inserito nell’elenco dei prestatori di servizi fiduciari di operare modifiche strutturali all’impianto del servizio di PEC. A livello normativo e di conseguenza tecnologico, infatti, esiste una differenza molto rilevante tra PEC e Sercq:

  • la PEC, istituita col D.P.R. n. 68/2005, ha come principale effetto “quello di rendere opponibili ai terzi la data e l’ora di trasmissione e ricezione di un messaggio”. La PEC non attribuisce la paternità al documento inviato né autentica in maniera univoca mittente e destinatario del messaggio.
  • il Sercq (Servizio Elettronico di Recapito Certificato Qualificato), deve invece essere idoneo a creare una presunzione d’integrità dei dati, dell’invio e della ricezione presso utenti identificati, della data e dell’ora d’invio. Deve dunque anche identificare mittente e destinatario, verificare l’integrità dei dati in trasmissione e garantire dell’avvenuta ricezione tramite recapito certificato qualificato. 

Implementare i servizi PEC in modo da renderli conformi allo standard eIDAS per i domicili digitali comporterebbe l’introduzione di strumenti di autenticazione che non possono che appesantire l’esperienza dell’utente. Perciò sono al vaglio degli esperti diverse possibilità per fare in modo che il domicilio digitale italiano, la PEC, possa essere reso compatibile col sistema europeo. 

È evidente, però, che la disamina sui Sercq coinvolga ben poca parte della popolazione; in definitiva, per il cittadino italiano che volesse dotarsi di un domicilio digitale la soluzione resta l’attivazione di una PEC. Per eleggerla a proprio domicilio, come specificato sopra, sarà sufficiente darne comunicazione al Comune di residenza. 

Nel caso in cui si abbia necessità di identificare il mittente di un messaggio, la normativa italiana prevede l’uso di una firma elettronica. Non ci si espone dunque ad alcuna limitazione nel continuare ad usare la propria PEC per le comunicazioni ufficiali e, anzi, eleggerla a proprio domicilio digitale. 

 

Domicilio Digitale: Come funziona?

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