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Con la circolare del 25 giugno 2025, il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha stabilito che il termine entro cui gli amministratori di società devono dotarsi di una PEC personale e comunicarla al Registro delle Imprese è prorogato al 31 dicembre 2025.
Originariamente fissata al 30 giugno, questa scadenza era stata introdotta dalla Legge di Bilancio 2025. L’obbligo riguarda tutti gli amministratori di società e i liquidatori, che devono avere un domicilio digitale personale separato da quello della società, con l’obiettivo di garantire maggiore trasparenza e migliorare l’efficienza delle comunicazioni con la Pubblica Amministrazione.
La proroga è stata decisa dopo che imprese, professionisti e Camere di Commercio hanno segnalato difficoltà pratiche e interpretative nell’adempimento.
Secondo il Ministero, l’obbligo riguarda amministratori e liquidatori di società che svolgono attività imprenditoriale. Sono inclusi: S.r.l., S.p.A., S.a.p.a., cooperative, S.n.c., S.a.s., e in alcuni casi le reti di impresa. Sono invece esclusi consorzi e società consortili.
La casella PEC deve essere personale, intestata al singolo amministratore o liquidatore, e distinta da quella della società.
La circolare precisa due modalità di adempimento:
- le società esistenti al 1° gennaio 2025 devono comunicare la PEC dell’amministratore entro il 31 dicembre 2025
- le nuove società, costituite dopo il 1° gennaio 2025, devono indicare la PEC del proprio amministratore già al momento dell’iscrizione al Registro delle Imprese
Il mancato possesso e la mancata comunicazione della PEC impediscono il completamento delle iscrizioni o delle nomine al Registro. In questi casi, la Camera di Commercio:
- sospende il procedimento e assegna 30 giorni di tempo per fornire i dati mancanti
- se il termine scade senza integrazione, la domanda viene respinta
Per quanto riguarda le sanzioni, non ci sono nuove regole specifiche, ma resta applicabile l’articolo 2630 del Codice Civile:
- multa da 103€ a 1.032€ per omessa comunicazione
- riduzione a un terzo dell’importo se la comunicazione avviene entro 30 giorni dalla scadenza
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