Guida aggiornata sull’obbligo del Domicilio Digitale per amministratori di società: a chi si applica, come comunicare e quando farlo: novità e sanzioni
A partire dal 31 ottobre 2025 entra in vigore la nuova normativa che ridefinisce a chi spetta l’obbligo di comunicare un domicilio digitale (PEC) presso il Registro delle Imprese. La modifica, contenuta nel Decreto?Legge 159/2025 (art. 13), ridimensiona l’obbligo originariamente previsto, limitando i soggetti tenuti all’adempimento.
In pratica, l’obbligo non riguarda più tutti gli amministratori, bensì solo specifiche figure, rendendo il quadro normativo più selettivo e mirato.
Figuri tenute all’obbligo
Dal 31 ottobre 2025 sono tenuti a comunicare la propria PEC personale:
- l’amministratore unico;
- l’amministratore delegato (AD);
- Il Presidente del Consiglio di Amministrazione (CdA) in assenza di AD
Società soggette
L’obbligo riguarda le imprese costituite in forma societaria, quali:
- società di capitali (es. SRL, SPA, SAPA, SRLS),
- società cooperative,
- società consortili.
Esclusioni
Non è obbligatoria per:
- società di persone (S.n.c., S.a.s.);
- amministratori che ricoprono cariche diverse dalle tre indicate (consiglieri, membri di comitati, organi interni non apicali).
Un punto importante: la PEC dell’amministratore non può coincidere con quella già attribuita alla società.
Gli amministratori che ne fossero privi, quindi, dovranno attivare un domicilio digitale. Attraverso questo link è possibile attivare il Domicilio Digitale per Professionisti e Amministratori in tempo reale e con la garanzia di validità legale.
Per nuove nomine o conferme
Chi assume la carica di amministratore unico, AD o Presidente CdA (in assenza di AD) dopo il 31 ottobre 2025 deve indicare la PEC contestualmente alla domanda di iscrizione o variazione al Registro delle Imprese. In mancanza, la pratica sarà sospesa o respinta.
Per chi era già in carica al 31 ottobre 2025
Gli amministratori già in esercizio di tali cariche al momento dell’entrata in vigore della norma hanno tempo fino al 31 dicembre 2025 per trasmettere la propria PEC personale.
L’introduzione dell’obbligo di domicilio digitale per gli amministratori si inserisce in un più ampio disegno di digitalizzazione delle comunicazioni societarie. Dal 1° gennaio 2025, con la Legge 207/2024 (Legge di Bilancio 2025), la PEC era stata estesa anche agli amministratori di imprese societarie.
Tuttavia, per evitare un’imposizione generalizzata e complessa per tutti gli amministratori, il legislatore ha deciso, con il DL 159/2025, di restringere l’obbligo solo a cariche rappresentative e apicali.
Obiettivo: assicurare un canale di comunicazione legale, tracciabile, rapido e uniforme, utile a comunicazioni ufficiali, notifiche, interazioni con la PA e con il Registro delle Imprese, evitando dispersioni, ambiguità o inefficienze.
1. Costituzione di una nuova società
Nel caso di una nuova società di capitali o cooperativa, al momento della domanda di iscrizione:
- va indicata la PEC della società;
- va indicata la PEC personale dell’amministratore unico, oppure dell’AD o del Presidente CdA (se nominato).
Se manca la PEC dell’amministratore, l’iscrizione non potrà essere completata: la pratica sarà sospesa o respinta.
2. Società già operative alla data del 31 ottobre 2025
Per società già iscritte e operative, con amministratori in carica che ricoprono le cariche soggette la PEC personale deve essere comunicata entro il 31 dicembre 2025 al Registro delle Imprese. Il Servizio di comunicazione della PEC è raggiungibile anche a questo link.
3. Società escluse o amministratori non soggetti
Società di persone o amministratori che non ricoprono cariche apicali (consiglieri, membri di comitati, organi interni) non devono comunicare nulla ai sensi del DL 159/2025.
- Per nuove nomine: se la PEC non viene indicata nella domanda di iscrizione/variazione la pratica viene sospesa o respinta.
- Per amministratori già in carica: se la PEC non viene comunicata entro il 31 dicembre 2025 sono previste sanzioni amministrative secondo quanto stabilito dalla normativa.
Inoltre, la mancata indicazione della PEC potrebbe generare ritardi o difficoltà in successive comunicazioni ufficiali o modifiche societarie, con conseguente inefficienza operativa.
La comunicazione deve essere indirizzata al Registro delle Imprese tramite la modulistica prevista per iscrizioni o variazioni oppure tramite il servizio raggiungibile a questo link.
Per rispettare la norma e tutelarsi, è utile:
- Verificare lo stato della società: accertarsi che si tratti di una società soggetta (capitali, cooperativa, consortile) e che la carica ricoperta rientri tra quelle obbligate.
- Attivare una PEC personale valida: intestata al soggetto fisico amministratore, con codice fiscale e dati personali corretti. Attraverso questo link è possibile attivare il Domicilio Digitale per Professionisti e Amministratori in tempo reale.
- Fare la comunicazione nei tempi stabiliti: al momento della nomina/variazione oppure entro il 31 dicembre 2025 per chi è già in carica.
- Separare PEC personale da PEC societaria: evitare di usare la stessa casella per società e per amministratore.
- Conservare la prova dell’invio: ricevute, ricevute telematiche o documentazione utile in caso di verifiche o contestazioni.
Le norme aggiornate escludono dall’obbligo:
- le società di persone (S.n.c., S.a.s.);
- gli amministratori che non rivestono ruoli apicali (consiglieri, comitati, organi interni non rappresentativi).
Quindi, in questi casi non è necessaria alcuna comunicazione, salvo che si decida volontariamente di indicare una PEC personale — operazione che però non rientra tra gli adempimenti obbligatori previsti dalla norma.
In conclusione, quindi, la nuova normativa (con il Decreto?Legge 159/2025) rappresenta una svolta significativa nella gestione digitale delle comunicazioni societarie. Ridisegna l’obbligo di domicilio digitale per gli amministratori, limitandolo a figure realmente rappresentative, riducendo oneri e semplificando le procedure.
Per le aziende e chi ricopre cariche apicali, l’imperativo è chiaro: verificare se rientrano nell’obbligo e, se sì, procedere con la comunicazione della PEC personale entro i termini previsti.
Questo consente di:
- garantire comunicazioni ufficiali certe e tracciabili;
- evitare problemi in caso di pratiche al Registro delle Imprese;
- rimanere in regola con la normativa;
- semplificare i rapporti con enti pubblici e istituzionali.
Nel complesso, l’adempimento non è solo un vincolo burocratico, ma una tutela concreta per la società e per l’amministratore, che contribuisce a una gestione più trasparente e ordinata del rapporto impresa–istituzioni.
Chi deve comunicare la PEC personale?
Solo l’amministratore unico, l’amministratore delegato, o in mancanza di questo, il presidente del CdA.
Tutti gli amministratori sono obbligati?
No. L’obbligo riguarda esclusivamente le cariche indicate; altri amministratori o consiglieri non sono soggetti.
La PEC dell’amministratore può essere la stessa di quella della società?
No. La norma stabilisce espressamente che devono essere distinte.
Quali sono le scadenze?
Per nuove nomine o variazioni: contestualmente all’iscrizione/modifica.
Per chi era già in carica al 31 ottobre 2025: entro il 31 dicembre 2025.
Quali società sono soggette e quali escluse?
Soggette: società di capitali, cooperative, consortili. Escluse: società di persone.